Il Comune di Frosinone informa la cittadinanza che, al fine di ridurre le emissioni di polveri sottili (PM) e ossidi di azoto (NOx), sono in vigore specifiche disposizioni relative agli impianti di combustione ad uso civile e agli impianti residenziali e industriali, come previsto dal Piano regionale di Risanamento della Qualità dell’Aria. ART. 5. Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile. È obbligatorio adottare sistemi di combustione a minor emissione di inquinanti e utilizzare esclusivamente combustibili certificati secondo le normative vigenti. Obblighi relativi ai combustibili:, legna da ardere – comma f ad esclusione dei casi di autoproduzione: deve rispettare le condizioni previste dalla sezione 4, paragrafo 1, lettera d), della Parte II dell’Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006; deve essere certificata classe A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2. Certificazione rilasciata da organismo accreditato. Obbligo di conservazione della documentazione da parte dell’utilizzatore. Pellet (generatori < 35 kW) – comma g. Deve rispettare le condizioni previste dalla Parte II, Allegato X, Parte V del D.Lgs. 152/2006. Deve essere certificato classe A1 secondo la norma UNI EN ISO 17225-2. Certificazione rilasciata da organismo accreditato. Obbligo di conservazione della documentazione da parte dell’utilizzatore. Bricchette di legno – comma h. Devono rispettare le condizioni previste dalla sezione 4, paragrafo 1, lettera d), della Parte II dell’Allegato X alla Parte V del d. lgs. 152/2006; devono essere certificate secondo la norma UNI EN ISO 17225-3. Devono avere classe di qualità pari o superiore a quella per cui il generatore è stato certificato. Certificazione rilasciata da organismo accreditato secondo ISO/IEC 17065. La documentazione di acquisto deve riportare classe di qualità , codice identificativo del produttore rilasciato dall’organismo di certificazione. ART. 14 (comma 1). Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti residenziali e industriali. Periodo di applicazione: dal 15 ottobre al 15 marzo. Nelle unità immobiliari dotate di più impianti termici alimentati da combustibili di diversa tipologia, è disposto il: divieto di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa appartenenti alle seguenti categorie: a) Camini aperti o che possono funzionare aperti; b) Camini chiusi, stufe e altri apparecchi a biomassa con classe prestazionale inferiore a 4 stelle. La classe prestazionale deve essere dimostrata esclusivamente tramite certificazione ambientale ai sensi del Decreto Ministeriale 186/2017, rilasciata da organismo notificato e resa disponibile dal produttore.
